Il contratto d'agenzia

Tiziana Paris
Piše
Tiziana Paris, odvjetnica

Col contratto di agenzia una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente) e in cambio di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

L’agente, quindi, è il soggetto che consente a un’impresa di ‘conquistare’ una fetta di mercato. È perciò una pedina fondamentale per la strategia commerciale di ogni azienda.

Quando l’agente ha diritto a un compenso (provvigione) per gli affari da lui promossi?

L’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Se non è stato diversamente pattuito col contratto di agenzia, la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi, che l’agente aveva in precedenza acquisto come clienti per affari dello stesso tipo (o appartamenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente).

L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del rapporto di agenzia:

  • se la proposta è pervenuta in data antecedente alla fine del rapporto;
  • o se la conclusione dell’affare, avvenuta entro un termine ragionevole dalla predetta data di scioglimento, è da ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’agente.

In tali casi la provvigione è dovuta di regola solo l’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

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